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Giulia Galera: Il "censimento etnico" in Alto Adige-Südtirol. Diritti individuali e tutela del Gruppo linguistico.

Archivio Langer
Università degli Studi di Trieste. Facoltà di Scienze Politiche. Corso di Laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Tesi di laurea in diritto pubblico

Relatore: Prof. Leopoldo Coen
Corelatore: prof.Giuliano Giorio

Anno Accademico 1996/1997

RIASSUNTO
Oggetto del presente lavoro di ricerca è l'evoluzione del sistema di tutela altoatesino - sudtirolese, con speciale riguardo per due strumenti giuridici di tutela: la "proporzionale etnica" ed, in modo particolare, il "censimento etnico". Come si vedrà, il censimento rappresenta, nella fattispecie, il parametro più comunemente utilizzato per l'applicazione del meccanismo proporzionale.
Ma prima di affrontare gli aspetti salienti del censimento altoatesino - sudtirolese, si farà riferimento all'accordo De Gasperi - Gruber, stipulato il 5 settembre 1946 dall'Austria e dall'Italia. L'interesse per tale accordo deriva dal fatto che esso ha rappresentato storicamente il fondamento giuridico dell'autonomia sudtirolese, nonché il primo momento di internazionalizzazione della "questione sudtirolese". Nel corso dell'analisi storica del regime di tutela, verranno, quindi, esaminati comparativamente il primo ed il secondo Statuto di Autonomia e le relative norme di attuazione, soffermandosi nondimeno sulle proteste sudtirolesi ed austriache antecedenti la riforma statutaria del 1972. Verranno pertanto messe in luce le ragioni alla base della controversia italo - austriaca, sorta in merito all'attuazione dell'accordo De Gasperi - Gruber da parte dell'Italia e conclusasi favorevolmente nel 1992 con il rilascio della "quietanza liberatoria" da parte del governo austriaco.
Non sfugge come la nuova normativa di attuazione presenti alcune peculiarità degne di un maggiore approfondimento. Emerge indubbiamente la così detta "proporzionale etnica", ovvero lo speciale regime giuridico regolante il pubblico impiego in Alto Adige - Südtirol, nonché l'allocazione delle risorse proporzionalmente alla consistenza dei tre gruppi linguistici ufficialmente riconosciuti: tedesco, italiano e ladino, quale risulta dal censimento generale della popolazione. La "proporzionale etnica" rappresenta, in sostanza, un meccanismo particolare in forza del quale l'ammissione a certi pubblici uffici, ovvero al godimento di determinati diritti, avviene non già sulla base di un metodo di libera e generale competitività tra tutti gli aspiranti, bensì in ragione di una suddivisione tra gruppi linguistici dei posti o benefici disponibili. La competizione avviene, quindi, all'interno di ognuna di dette suddivisioni e di ogni gruppo e non già per l'intero delle cariche conferibili.
Per rendere più agevole l'applicazione del suddetto principio, il DPR numero 752 del 1976 introdusse, in occasione del censimento generale della popolazione del 1981, un sistema di accertamento nominativo dell'appartenenza linguistica. Ai cittadini italiani residenti in Alto Adige - Südtirol fu, pertanto, richiesto di dichiarasi alternativamente appartenenti al gruppo linguistico tedesco, italiano, ovvero ladino. In virtù di tale integrazione normativa, i censimenti del 1981 e del 1991 si discostarono sostanzialmente dalle precedenti rilevazioni censuarie, parimenti rivolte a calcolare la consistenza dei gruppi linguistici, ma non comportanti alcun tipo di dichiarazione nominativa e vincolante. Il censimento altoatesino - sudtirolese, nella configurazione del 1981 e del 1991, fu perciò responsabile di un'anomala ed obbligatoria "identificazione etnica" della popolazione. La dichiarazione di appartenenza linguistica si configurò come una dichiarazione di volontà, non essendo possibile alcuna forma di impugnazione della stessa fondata su ragioni di mancata corrispondenza a verità. Ma, in pratica, si ritiene di dover sottolineare come l'obbligatorietà e l'immodificabilità per dieci anni della dichiarazione abbiano sostanzialmente trasformato quella che doveva essere una questione di volontà, quale espressione della libertà di opinione, in un dato oggettivo. Ciò significa che il censimento altoatesino - sudtirolese, nella sua attuale configurazione, vanifica sostanzialmente la libertà insita nella natura volontaria della dichiarazione di appartenenza linguistica. Non sfugge, pertanto, come la dichiarazione di appartenenza linguistica nominativa e vincolante per dieci anni, abbia causato una vera e propria coartazione della libertà di ciascun individuo di mutare, in qualsiasi momento, le proprie scelte culturali, tra cui va annoverata anche l'appartenenza a questo o quel gruppo linguistico. Di conseguenza, non stupiscono le difficoltà afferenti, in modo particolare, alcune categorie di persone: i "mistilingui", i minori, i ladini, gli alloglotti ed i cittadini comunitari, non in grado, ovvero non disposti a dichiarare univocamente la rispettiva appartenenza linguistica. I censimenti del 1981 e del 1991 comportarono giocoforza l'assimilazione dei "mistilingui" ad uno dei tre gruppi linguistici previsti. La scelta fu particolarmente drammatica per i genitori di minori "mistilingui"; essi dovettero rendere congiuntamente la prescritta dichiarazione relativa all'appartenenza linguistica dei propri figli. Prescindendo dalle recenti innovazioni legislative, giova rilevare, inoltre, come i ladini siano tuttora posti di fronte all'alternativa di dichiarasi ladini e rimanere nelle valli ove vige la rispettiva tutela territoriale, ovvero aggregarsi ad uno dei due gruppi più forti, se intenzionati, viceversa, a trasferirsi in località notoriamente "non ladine". Per quanto concerne gli alloglotti, essi devono rendere, al pari di tutti gli altri cittadini italiani ivi residenti, la c. d. dichiarazione di appartenenza linguistica per poter accedere al godimento di importanti diritti civili e politici. I cittadini comunitari, esclusi dalla citata normativa di attuazione, possono ora rendere, al pari dei cittadini italiani non residenti, la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio; le norme dello Statuto possono in tal modo essere applicate in via analogica ai cittadini comunitari.
L'analisi della normativa di attuazione sul censimento permetterà di rilevare più specificamente la portata delle innovazioni legislative. Giova comunque precisare che ai sensi della nuova normativa di attuazione, regolata da ultimo dal decreto legislativo n. 253 del 1991, i censiti possono dichiararsi "altri", dovendosi però aggregare ad uno dei tre gruppi linguistici ai fini dell'applicazione della "proporzionale etnica". La nuova soluzione rappresenta, pertanto, un compromesso alquanto insoddisfacente, suscettibile di alimentare le medesime difficoltà a livello individuale ed i medesimi effetti negativi in termini di convivenza, indotti dal censimento del 1981. Non sfugge infatti come il "censimento etnico" abbia contribuito a separare ed allontanare i gruppi linguistici, creando tre schieramenti rigidamente divisi e spesso contrapposti.
E' interessante rilevare come la mancata dichiarazione escluda il cittadino dal godimento di una serie di diritti soggettivi, tra cui emergono: il diritto a concorrere per un posto pubblico, il diritto ad ottenere un alloggio dell'edilizia agevolata ed il diritto elettorale passivo.
Il sistema di tutela altoatesino - sudtirolese risulta di conseguenza strutturato al fine di tutelare equamente i tre gruppi linguistici ufficialmente riconosciuti e solo in secondo luogo i singoli appartenenti ( o non appartenenti) alle succitate formazioni sociali. Le ragioni sottostanti appaiono evidenti: ripristinare l'equilibrio tra i gruppi linguistici nell'allocazione di risorse e posti del pubblico impiego e preservare gli stessi dal rischio assimilazionistico. Ma la "tutela collettiva", cui si è fatto ricorso principalmente per riparare ai danni perpetuati dal regime fascista e dalla prima fase autonomistica, è andata oltre la sua funzione prettamente ripristinatoria e tutrice di fondamentali diritti della minoranza. La tendenza è stata infatti verso la costituzione di tre società separate con gravi conseguenze, sia in termini di sacrificio dei diritti di singoli individui, sia in termini di mancata convivenza. Accanto alle gravi violazioni di diritti individuali, imputabili alla omessa dichiarazione, sono stati infatti trascurati i momenti di interazione tra i gruppi linguistici, fondamentali per la crescita democratica e pluralista di una società multilinguistica e multiculturale.
Dopo una trattazione specifica concernente le difficoltà causate da un censimento così strutturato, verrà messa in dubbio la futura legittimità costituzionale della "proporzionale etnica" in quanto strumento riparatore ontologicamente ad tempus. Non si comprende infatti come uno strumento di tutela positiva altamente discriminatorio, come è appunto la "proporzionale etnica", possa legittimamente trovare applicazione anche quando, nel caso specifico analizzato, l'equilibrio tra i gruppi linguistici è già stato raggiunto.
Si ritiene, in sintesi, che la "proporzionale etnica" abbia comunque rivestito sino ad oggi un ruolo storicamente fondamentale, mentre il ricorso ad un "censimento etnico", non prescritto dallo Statuto né necessario per l'applicazione della "proporzionale etnica", sia tuttora responsabile di gravi lesioni di diritti individuali. E' pertanto auspicabile che entro il 2002 possa legittimamente sopraggiungere la c. d. "morte naturale" della "proporzionale etnica", suscettibile di rendere definitivamente superfluo il ricorso ad una inaccettabile classificazione linguistica della popolazione.
Alcune interviste, gentilmente rilasciate da esponenti politici e non, forniranno i punti di vista più rappresentativi a livello locale in merito agli aspetti più rilevanti del sistema di tutela altoatesino - sudtirolese. Infine, gli allegati alla tesi permetteranno di integrare il lavoro svolto attraverso una serie di statistiche afferenti le tematiche trattate.




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