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Dichiarazione di intenti della l.verde alternativa per l'altro Sudtirolo

20.11.1988
Siamo consapevoli e contenti di aver assunto - con la nostra candidatura per la lista verde alternativa - un impegno grande e bello: di creare spazi per l'altro Sudtirolo, di promuovere incoraggiamento e rafforzamento per molte persone ed iniziative, di creare un punto di riferimento per i cambiamenti necessari nel Sudtirolo.

La pacificazione tra gli uomini e con la natura, l'amicizia tra i gruppi linguistici della nostra provincia, rapporti sociali solidali e giusti, difesa e promozione di democrazia e diritti umani: sono tra gli obiettivi essenziali del nostro impegno. Confermiamo i nostri intenti espressi nella campagna elettorale, e ribadiamo che vogliamo dare del nostro meglio perchè la nostra lista possa - insieme a tanta altra gente - agire nel migliore dei modi per preparare la strada alla conversione ecologica e pacificatrice da noi auspicata.

Nella nostra qualità di candidate e candidati della lista vogliamo mettere le nostre forze al servizio di questi intenti, senza ricercare vantaggi personali, in solidarietà reciproca, cercando di contribuire alla promozione dei nostri obiettivi e garantendoci l'inter-azione reciproca, e con i fini, le iniziative e gli ideali di quei movimenti e di quelle persone cui ci sentiamo accomunati o nelle quali comunque riconosciamo riferimenti importanti.

Ci proponiamo di agire in tal senso anche oltre il periodo e la portata della nostra candidatura, sforzandoci di orientarci allo spirito più che alla lettera.

Ci sforzeremo anche di agire per prevenire ed evitare liti o controversie legate alla nostra lista, che esplicitamente non intende diventare un partito. Ad ogni buon conto comunque decidiamo di dare alla lista una forma giuridica che, in caso di imprevedibili conflitti, garantisca una rappresentanza legale univoca.

A questo proposito si ribadisce esplicitamente che si tratta soltanto della rappresentanza legale, non politica della lista, essendo inteso che la sua rappresentanza politica non potrebbe essere a priori ristretta esclusivamente agli attuali candidati.

Ci dichiariamo disponibili di destinare, in caso di nostra elezione, una congrua parte del nostro stipendio di consiglieri - secondo la tradizione della nostra lista la metà, tenuto conto tuttavia delle circostanze personali e familiari - al lavoro politico, per non cadere nella tentazione di voler trarre alcun vantaggio finanziario dal mandato politico.

Infine vogliamo ricordare che la lista verde alternativa per l'altro Sudtirolo formata per le elezioni regionali 1988 è ben consapevole di essersi presentata soltanto per la legislatura corrente, e di sentirsi quindi vincolata a fare posto tempestivamente, e nel migliore spirito della sua tradizione, ad una nuova lista che si formasse per future elezioni.

In questo senso le candidate ed i candidati della lista verde alternativa per l'altro Sudtirolo, formata in occasione delle elezioni provinciali e regionali 1988, decidono di conferire alla lista la configurazione giuridica descritta qui in seguito e di incaricare le persone che vi saranno nominate a procedere, quanto prima dopo la comunicazione dei risultati elettorali definitivi, per compiere gli atti formali necessari per dare fondamento legale a quanto qui deciso.

Statuto giuridico della lista verde alternativa per l'altro Sudtirolo, formata per le elezioni regionali 1988

Art.1

La lista verde alternativa per l'altro Sudtirolo comprende le candidate ed i candidati elencati nella lista presentata in data 20 ottobre 1988.

Art.2

La rappresentanza giuridica della lista (che non configura la sua rappresentanza politica, e che va esercitata comunque secondo coscienza ed in accordo con l'identità politica del movimento che la lista rappresenta) è attribuita al "Comitato di rappresentanza della lista verde alternativa per l'altro Sudtirolo" che si compone delle 13 candidate e candidati della lista che nella votazione del 20-11-1988 riporteranno, nell'ordine, il maggior numero di voti di preferenza. In caso di dimissioni di un membro, subentra chi segue in ordine di preferenze ricevute.

Art.3

Al Comitato di rappresentanza spettano le seguenti funzioni:

1) rappresentare legalmente la lista quando occorra;

2) gestire le finanze della lista, in quanto essa come tale disponga di entrate ed uscite (spese elettorali, rimborso spese elettorali, eventuale accesso al finanziamento pubblico dei partiti e raggruppamenti politici, nel qual caso naturalmente dovranno essere tenuti presenti i principi che in proposito esprimerà il movimento cui la lista si richiama);

3) eventuali decisioni sull'uso e sulla tutela del nome e del simbolo della lista;

4) compiere i passi eventualmente necessari per fare posto tempestivamente ad una nuova lista di simile ispirazione.

Il Comitato di rappresentanza dura in carica per tutta la durata dell'esistenza della lista stessa, che é circoscritta alla legislatura per la quale si è presentata agli elettori.

Art.4

Il Comitato di rappresentanza elegge nel suo seno per votazione segreta e previa discussione (occorrendo anche sulle modalità di votazione) un/a presidente, un/a vicepresidente, un/a tesoriere/a, un/a segretaria/o.

Il Comitato viene convocato dal/la presidente, quando occorra o quando lo richiedano almeno 5 dei suoi componenti.

Si ha il numero legale quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art.5

Su richiesta di almeno 12 candidate/i della lista (esclusi compresi) deve essere convocata una riunione plenaria dei/delle candidati/e sull'ordine del giorno proposto da chi chiede la convocazione.

Art.6

Resta inteso che l'autonomia e la libertà di agire dei consiglieri eletti viene pienamente rispettata. Al tempo stesso i consiglieri eletti vengono invitati a tener conto, secondo scienza e coscienza, nelle loro prese di posizione, iniziative e voti, del movimento rappresentato dalla lista.

Art.7

Qualora si rendessero necessarie ulteriori regolamentazioni, sempre nell'ambito delle funzioni attribuite al Comitato, ne delibera il Comitato stesso, a meno che non preferisca affidare la questione ad un collegio ristretto di tre persone, nella composizione del quale si terrà conto di eventuali maggioranze e minoranze.

Approvato il 20.11.1988 dai candidati alle elezioni regionali
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